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La separazione consensuale
L’art.158 del codice civile disciplina la separazione consensuale che consente alle parti di addivenire ad un accordo sulle condizioni della loro separazione, definendo preliminarmente tutto quanto concerne la casa familiare,l’affidamento dei figli e l’eventuale pagamento dell’assegno di mantenimento di uno dei coniugi in favore dell’altro e dei figli.
E’ inoltre possibile regolarizzare ogni altro aspetto della separazione anche eventualmente quello relativo alla divisione dei beni mobili, immobili comuni ivi compresa ogni regolamentazione economica dei coniugi relativamente ai fondi cassa, conti correnti, titoli etc.
Le parti possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi, instaurando il procedimento di separazione consensuale dinanzi al Tribunale competente.
Successivamente al deposito del ricorso, verrà fissata l’udienza innanzi il Presidente del Tribunale il quale, sentite le parti ed esperito il tentativo di conciliazione verificherà la legittimità e la compatibilità delle clausole consensuali ai dettami di legge e soprattutto agli interessi dei figli minori.
L’accordo intervenuto tra le parti acquisterà efficacia solo a seguito del deposito del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale adito.