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LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
La separazione dei coniugi è l’istituto prodromico all’ottenimento dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio. In particolare, con la pronuncia della separazione si produrrà l’effetto di sospendere gli effetti civili derivanti dal matrimonio. Qualora i coniugi non dovessero riconciliarsi, con la successiva sentenza di “divorzio” saranno dichiarati definitivamente cessati gli effetti civili del matrimonio.
Il ricorso giudiziale per l’ottenimento del “divorzio” sarà proponibile solo trascorsi tre anni dall’udienza presidenziale che dichiari la separazione dei coniugi e l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi.
L’istituto della separazione dei coniugi può avvenire secondo due diverse procedure:consensuale e giudiziale.