Tesi di Laurea - Capitolo 5 - Studio Legale Ranchetti

Vai ai contenuti

Menu principale:

Lo Studio > Federico Ranchetti > Tesi di Laurea
CAPITOLO 5

L'ITALIA DA STATO CONFESSIONALE A STATO PLURICONFESSIONALE


Sommario: 1. La costruzione del nuovo Stato. Il dibattito costituzionale e la posizione protestante. 2. la Costituzione. 3. L'applicazione della Costituzione 4. Le intese. 5. Il regime giuridico della confessione valdese nella legislazione delle intese.



1. La costruzione del nuovo Stato. Il dibattito costituzionale.1.1 Terminata la guerra e, con essa il regime fascista, nel 1946 il problema politico fondamentale fu quello della nuova forma da dare ad uno Stato che si voleva democratico.
Il punto focale dell'attenzione era costituito dal plebiscito istituzionale e dall'elezione per l'assemblea costituente.




I partiti politici mobilitarono tutte le loro forze ed espressero chiaramente, nel reciproco confronto, i propri programmi ideologici e politici. Predominava chiaramente su tutti, la Democrazia Cristiana, apertamente confessionale 35 , fondamentalmente conservatrice e sostenuta a livello internazionale, particolarmente dopo il 1947, dalle potenze alleate. 35 L'influenza della Chiesa cattolica nel partito democristiano e' provata dal collegamento con il Vaticano, attraverso l'azione capillare del clero, della stampa ufficiale ecclesiastica, delle organizzazioni cattoliche, come la F.U.C.I. e l'Azione cattolica, che rappresentavano per la Dc un ottimo serbatoio di quadri dirigenti e di consensi elettorali. 35 Il pensiero politico del partito democristiano puo' essere desunto da una serie di documenti ed articoli che furono pubblicati tra il 1943 e il 1946. 48 Tra questi,le " Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana" riassumono bene il pensiero degasperiano:
" Liberta' di coscienza per tutti, liberta' in particolare per la missione della Chiesa cattolica e per la parola del Pontefice, concretizzazione di questa liberta' in due settori specifici ( legislzione matrimoniale e scolastica ).
Lo Stato deve tutelare i valori etici e morali; dovra' proteggere la famiglia e tutelare i genitori nella missione di educare cristianamente le giovani generazioni. Lo spirito cristiano e' infatti un antitodo ai regimi totalitari. " 48 In vista del referendum istituzionale, la preoccupazione fondamentale della Dc fu quella di contrastare i partiti laici.
Tutta la sua politica tra il 1943 ed il 1946 fu improntata all'insegna dell' affermazione della supremazia della ideologia politica cattolica e della difesa dei privilegi della Chiesa cattolica, sanciti nell'art.I dello Statuto albertino e ampiamente riconfermati nella legislazione fascista.
Solo l'adesione massiccia alla democrazia cristiana avrebbe potuto garantire il popolo italiano dalla duplice scristianizzazione dello stato, implicita nelle ideologie laiche e, ancora di piu', in quelle di sinistra. 48 .

Non altrettanto chiaramente espressa fu la linea politica del partito liberale.
Mancavano, infatti, in esso, sia un leader carismatico, sia, al contrario della Democrazia cristiana, la tendenza a pubblicizzare in manifesti ed articoli il proprio pensiero.
Sicuramente, per cio' che concerne i rapporti Stato-chiesa, i liberali ripresero la linea laica cavurriana della " libera Chiesa in libero Stato ".
Come la Dc, anche i liberali puntavano sul rispetto della liberta' religiosa;ma sulle modalita' con le quali attuare tale garanzia , si distaccavano profondamente dal pensiero del partito di maggioranza. Luigi Einaudi, nel congresso nazionale del 1946, riprendendo il classico motto dei liberali, preciso' che la liberta' di religione deve essere riconosciuta in modo incondizionato ed uguale per tutte le confessioni religiose.
Lo Stato laico e separatista e' l'unico che realizza tale duplice garanzia. Da un lato garantisce l'indipendenza e la liberta' della chiesa; ma, al tempo stesso, si autotutela dalle pressioni che potrebbero derivare ai suoi organi, se una confessione fosse riconosciuta confessione di stato.

Ma, nonostante le dure critiche dei liberali al confessionalismo della Dc, 48 , nonostante la dichiarazione programmatica del separatismo e della laicita' dello Stato e l'affermazione del principio di liberta' ed uguaglianza religiosa, il necessario collegamento con la realta' storica italiana e la stessa presenza di un consistente gruppo cattolico all'interno del partito, portarono i liberali ad assumere posizioni politiche piu' moderate di quelle insite nei programmi ideologici.
Della necessita' di non inasprire eccessivamente la posizione laica del partito, si fece portavoce anche Benedetto Croce 35 Il partito repubblicano, tutto concentrato nella lotta tra forma monarchica e forma repubblicana del " nuovo " Stato, pur annoverando tra le sue fila un attento e perspicace studioso del diritto ecclesiastico valdese, come Giogio Peyrot, trascuro' fino al 1946 il dibattito sul rapporto tra Stato e Chiesa.
Dopo il 1946, la linea politica che il partito repubblicano seguira,' fu quella tracciata negli articoli e dibattiti di Ugo della Seta e di Giorgio Peyrot.
Nelle loro dissertazioni, essi ripresero non solo la difesa ad oltranza del principio di liberta' religiosa, ma anche quello, non altrettanto caro ai liberali, della perfetta eguaglianza di tutte le confessioni dinanzi allo stato.
Per essi, la liberta' religiosa si realizzava effettivamente, solo se vi fosse stata parita' di trattamento giuridico di tutte le confessioni.
Inoltre il partito repubblicano non riteneva indispensabile che i rapporti tra stato e chiese fossero regolati da particolari leggi, bastando in ogni caso il riferimento agli articoli della costituzione.
La religiosita' dello Stato sta, disse Ugo della Seta, nella sua eticita', cioe' nel farsi assertore di giustizia.
Lo Stato deve quindi essere neutrale nei confronti di tutte le confessioni religiose: esse, in quanto tali, non devono ricevere un trattamento giuridico particolare.




La posizione del partito comunista, espressa dal suo leader Togliatti, fu informata a tre principi fondamentali: il primo di natura ideologica, gli altri due di strategia politica.
L'esponente politico comunista, sostenne che il suo partito si faceva garante delle cinque liberta' democratiche fondamentali indispensabili in materia religiosa: liberta' di coscienza, di fede, di culto, di propaganda, di organizzazione.
Queste liberta' dovevano essere riconosciute a tutti i cittadini sia a livello individuale che associativo.
Pertanto ne dovevano godere di diritto le chiese minoritarie, nello stesso modo in cui ne aveva goduto, e ne godeva, la chiesa cattolica in base al regime concordatario.
Non era intenzione del partito comunista rimettere in discussione i Patti Lateranensi; anzi esso addiveniva alla richiesta della Democrazia cristiana per il loro mantenimento.
Tale posizione nasceva dal naturale rispetto verso le convinzioni religiose della maggioranza degli italiani, come anche dal rispetto per qualsiasi altra convinzione religiosa, che, se espressa attraverso forme associative, andava tutelata attraverso accordi bilaterali con lo Stato, come per la chiesa cattolica.
Ma e' anche vero che la costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi aveva risposto ad una duplice strategia politica di Togliatti: sul piano interno, egli non poteva spaccare il proprio fronte operaio, dividendolo fra lavoratori cattolici e non, qualora avesse assunto posizioni anticlericali di principio. 35 Sul fronte esterno, Togliatti non intendeva spezzare, proprio in vista della formazione della prima legislatura repubblicana, l'unita' dei partiti che avevano operato la Resistenza e che insieme avrebbero dovuto operare la ricostruzione.
Nell'accettare la costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, Togliatti ricordo' che la Chiesa non doveva ritenersi l'unica detentrice della verita', e defini' la liberta' di pensiero degli altri, qualora si discostasse dai suoi dettami, come la "liberta' dell'errore". Ne' le minoranze potevano essere toccate dall'art. 7 Cost., perche' i loro diritti sarebbero stati ampiamente tutelati in altra sede della carta costituzionale. 35

Nella realta' politica posterore la difficile mediazione tentata da Togliatti, non produsse i frutti da lui sperati.
La Chiesa cattolica si giovo' dell'appoggio comunista per la costituzionalizzazione dei Patti lateranensi.
Ma, una volta ottenutola, gli si contrappose duramente fino alla proclamazione della scomunica contro gli inscritti al partito.
I laici convinti, l'estrema ideologia massimalista comunista e le chiese minoritarie, ebbero amaramente a dolersi dell'inserimento dei Patti Lateranensi nella Carta Costituzionale, perche' cio' si presto' a perpetuare la situazione di confessionalita' cattolica dello Stato italiano.
1.2 Se questo era il clima politico, in Italia, nel 1946, il mondo valdese, gia' nel 1943, dopo la firma dell'armistizio, era in fermento per la determinazione della posizione della Chiesa valdese nei confronti del nuovo Stato.
Nelle " giornate teologiche del Ciabàs ", del 2-3 settembre 1943, organizzate da " Gioventu' cristiana " 35 , e dedicate al tema " Concordato e separazione nei rapporti fra Chiesa e Stato ", i Valdesi sostennero a spada tratta la tesi separatista. La dichiarazione che scaturi' dalle " giornate", riprendeva sostanzialmente le tesi sostenute dai Valdesi nel 1849: essi, nei rapporti con lo Stato, intendevano essere indipendenti e reggersi da se' nei limiti del Diritto comune. 35

Palese fu, in quei primi anni del dopoguerra, l'insoddisfazione per il regime della legislazione vigente, che ricordiamo era quella relativa alla legge sui culti ammessi. Scrisse Albert Ribet:
".... La Chiesa e' legata nella sua attivita', puramente ecclesiastica, quando le si limita la possibilita' di spostare i suoi ministri da uno ad un altro campo di lavoro....la Chiesa e' ostacolata dallo Stato, quando per esempio vede i suoi ministri e i suoi membri deferiti ai tribunali come rei per aver tenuto dei culti di famiglia senza aver chiesto il relativo permesso....". 35 Come i Valdesi, anche il resto del mondo protestante evangelico, direttamente coinvolto nella battaglia politica che si stava svolgendo, miro' a che la Costituzione lo garantisse da secoli di persecuzione, dalle ultime angherie del periodo fascista e da ogni forma di Stato confessionale.
Questa posizione ideologica fu fatta conoscere al popolo italiano, mediante un "Manifesto per la liberta' religiosa", fatto affiggere nelle citta' italiane, il 20 maggio 1946. 35 Non manco', anche in quel periodo, un appello alle potenze straniere: la sfiducia nel governo italiano portava gli evangelici a sperare in un intervento delle Nazioni Unite.
Non deve sembrare strano un simile riferimento. I Valdesi si sono sempre riconosciuti nel diritto comune, un diritto che e' alla base di tutte le confederazioni internazionali. 35 Nel 1946, l'orientamento del protestantesimo italiano era stato gia' ben delineato: favorevole al separatismo e contrario ad ogni forma di concordato.
Giovanni Gonnet, in un suo articolo sulla Luce, saluto' con gioia la nuova Costituzione francese che risolveva con chiarezza il problema della liberta' di religione.
Un separatismo netto tra Chiesa e Stato era sancito nell'art. 1 di quella Costituzione che definiva la Francia " repubblica laica ".
Per il Gonnet, solo partendo da tale principio lo Stato avrebbe " fatto lo Stato ", regolando e garantendo tutte le attivita' di diritto pubblico che si svolgono al suo interno; la Chiesa " sarebbe stata la Chiesa, cioe' una comunita' di credenti cui impartisce l'insegnamento piu' appropriato affinche' essi possano conoscere ed amare l'Iddio Padre Onnipotente". 35 I protestanti tentarono anche un avvicinamento ai partiti di maggioranza soprattutto per stimolare, nei loro dibattiti, l'attenzione sul problema della liberta' religiosa.

Manfredi Ronchi, direttore di " Il Testimonio ", indirizzo', nel gennaio 1946, una lettera al Consiglio nazionale della Dc e al Comitato centrale del PSI.
In esse, lamentando la scarsa attenzione di questi partiti al probema religioso delle minoranze, elencava i quattro elementi che, a suo giudizio, costituivano la liberta' religiosa: eguaglianza dei cittadini, liberta' di associazione per fini religiosi, liberta' di propaganda, liberta' di culto.
Queste liberta' doveva avere il solo limite della morale e non quello dell'ordine pubblico. 35

Ma il tentativo di aprire un dialogo con i cattolici falli', perche'argomentazioni di tipo separatista di certo non potevano essere presentate alla Dc, tenacemente legata al regime concordatario, soprattutto dopo che fu resa nota la relazione Gonella.
Il mondo protestante accuso' duramente la Dc di voler conservare i privilegi della Chiesa cattolica e di "... imporre un culto attraverso l'educazione scolastica a tutti coloro che non sono cattolici...". 35 Non mancarono le critiche anche per il partito comunista accusato di parlare di liberta' religiosa, ma di accettare il regime concordatario: due concetti, per il Gonnet, in contraddizione. 35
1.3 Ma, dopo l'elezione dei rappresentanti della assemblea costituente, il diretto interlocutore dei partiti non fu piu' l'opinione pubblica, bensi' , piu' direttamente, il governo e l'assemblea costituente stessa: li' si faceva l'Italia e la nuova Repubblica. Notevole fu la mole di pubblicazioni delle Chiese evangeliche negli anni 1946-48.
Moltissimi furono gli articoli ed i libri attraverso i quali gli evangelici italiani vollero far conoscere le proprie posizioni.
Ma nessun altro mezzo fu trascurato per partecipare al dibattito ideologico-politico del tempo: manifesti, dichiarazioni, assemblee, interventi, diretti al Governo, ai partiti alla Costituente, particolarmente in occasione della formulazione degli artt. 7-8 della Costituzione.

Il 1° settembre 1946, il Consiglio federale delle Chiese evangeliche 35 invio' al governo e alla Costituente una dichiarazione contenente i tre principi su cui si basava la posizione dei protestanti in Italia:

1) piena e completa liberta' di coscienza e religione.
La liberta' di coscienza implica una serie di comportamenti che devono essere tutelati: liberta' di associazione, discussione, stampa e propaganda. Non puo' essere sottoposta a limiti indeterminabili come quelli che si ricavano dal riferimento all'ordine pubblico e al buon costume.

2) assoluta indipendenza di tutte le chiese dallo Stato.
L'ingerenza statale deve essere esclusa per tutti gli atti delle confessioni, quali l'apertura di nuovi templi, le riunioni religiose, la nomina dei ministri di culto, l'ordinamento degli enti ecclesiastici e tutte le altre attivita' ecclesiastiche.
La chiesa e' soggetta - e si riconosce - solo nel diritto comune.
La parita' di trattamento prevede l'assenza di privilegi o di restrizioni per qualsiasi confessione.

3) neutralita' dello Stato in materia di religione.
Agli occhi dei Valdesi cio' non significava la richiesta di uno Stato ateo, ma solo di uno Stato che rifiutasse il confessionalismo e che fosse libero da ogni ingerenza ecclesiastica. 35 Il testo della dichiarazione prendeva spunto dal documento siglato dal Sinodo della Chiesa Valdese l'8 settembre 1943.
In esso, oltre a riaffermare i principi gia' individuati nel lontano 1849, si precisavano le modalita' secondo cui si sarebbe dovuta sviluppare la legislazione italiana per garantire liberta' e parita' di trattamento alle confessioni religiose.
Quella evangelica era una posizione che non intendeva li itarsi ad essere la teoresi del principio di liberta' religiosa e dell'ideologia del laicismo separatista, ma aspirava a definire concretamente i capisaldi giuridici dei rapporti fra Stato e Chiesa cristiana. 35 Rappresentativa di questa posizione e' l' opera di Giorgio Peyrot: "La liberta' di coscienza e di culto di fronte alla Costituente ".

La Chiesa valdese rifiutava inoltre la personalita' giuridica, ritenendo sufficiente, per una confessione religiosa, il riconoscimento di ente di diritto privato alla stregua delle associazioni.

Nel rispetto delle liberta' individuali di coscienza, la scuola pubblica non doveva impartire alcun insegnamento religioso. Lo Stato doveva pero' permettere la creazione di scuole private a carattere confessionale o l'isegnamento della dottrina religiosa nelle famiglie o nelle comunita'.

Per quanto riguardava il regime del matrimonio, la chiesa valdese non accettava ne' la soluzione concordataria, ne' la legislazione sui culti ammessi. Lo Stato doveva riconoscere piena efficacia civile al matrimonio religioso senza imporre degli " ibridi innesti di elementi civili nella cerimonia religiosa". Le garanzie costituzionali, una volta concesse, dovevano essere applicate e tutelate attraverso un organo apposito, una Corte Suprema che potesse sindacare sulla costituzionalita' delle leggi.





1.4 Alla luce del decorso storico degli eventi, appare evidente che era utopico, nel 1946, un discorso di separatismo assoluto da tradurre nel testo della Costituzione.

E' nostra opinione che il vero separatismo puo' esistere solo in presenza di un momento storico in cui tale concezione sia radicata nella coscienza e nell'animo umano. La sua trasformazione in norma giuridica deve scaturire automaticamente senza forzare il sistema.
I settanta anni di laicismo ( 1860-1929 ), avevano rappresentato un periodo troppo breve per poter scardinare a livello della coscienza sociale la subordinazione ideologica della societa' civile rispetto a quella ecclesiastica.
Per questo, il Concordato del 1929, fondamentalmente era stato accettato con un sincero giubilo dalla stragrande maggioranza degli italiani, i quali si vedevano riportati nell'alveo loro naturale della confessionalita' dello Stato.
Tenuto conto di questa disposizione ideologica dell'italiano medio, e, del peso politico della Dc, qualsiasi legge che sancisse il separatismo, costituzionale o meno che fosse, poteva subire interpretazio ni diverse, poteva essere limitata nella sua portata o poteva essere messa volutamente nel dimenticatoio, senza influenzare la suscettibilita' dell'opinione pubblica.


Le norme costituzionali, cosi' come entrarono in vigore nel 1948, non sancirono il separatismo Stato-Chiesa,ne' l' eguaglianza religiosa, ma garantirono, nel loro testo, la liberta' di culto, nei limiti dell'ordinamento giuridico, che era, purtroppo ancora, quello della legislazione ecclesiastica fascista. La difformita' di principi fra le due legislazione, quella costituzionale e quella mussoliniana, era stridente.
Indispensabile appariva la necessita' di provvedere al graduale smantellamento della seconda.
Nelle more di questa attesa il Consiglio Federale delle Chiese evangeliche rivolse al Governo, il 30 aprile 1948, un appello significativo:
"[...] abbia [il Governo] ad attuare la Costituzione in uno spirito scevro da ogni interpretazione confessionalista o di parte [...]"


Dato l'arbitrio governativo tipico delle due prime legislazioni democristiane ( 1948-53 e 1953-56), nelle quali il partito godeva della maggioranza asso luta e l' innavvertita sensibilita' ai nuovi principi di costituzionale liberta' da parte di tanti amministratori locali, molti furono i soprusi che i Valdesi e le altre confessioni dovettero subire a causa delle norme fasciste e di una interpretazioe delle stesse , che, nella sua asfissia supero' quella stessa fascista.
A sostegno della nostra tesi possiamo riportare l'appello che il Consiglio federale rivolse al governo il 30 aprile 1948: ".... Abbia [ il governo ] ad attuare la Costituzione in uno spirito scevro da ogni interpretazione confessionalista o di parte ....". Altre dichiarazioni e precisazioni furono inviate in occasione della formulazione ed approvazione degli articoli 7 ed 8 della Costituzione.



2. La Costituzione del 1948

2.1 La Costituzione della Repubblica italiana entro' in vigore il 1 gennaio 1948. Si possono, in essa, individuare due fondamentali gruppi di norme in materia religiosa: quelle concernenti la liberta' di religione e l'esercizio del culto ( artt. 2, 3, 17, 18, 19 e 20 Cost. ) e quelle disciplinanti il collegamento tra l'ordinamento dello Stato italiano e le diverse confessioni religiose ( artt. 7 ed 8 Cost. ).

Il primo gruppo, in particolare gli artt. 2, 3 e 19 Cost. , traduce giuridicamente le disposizioni dell'art. 15 ( parte II, clausole politiche) del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 .li' dove stabiliva :
" L'Italia prendera' tutte le misure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione senza distinzioni di razza, sesso, lingua o religione, il godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali, ivi compresa la liberta' di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione ".

Era evidente la volonta' degli alleati che venissero bandite dall'Italia differenziazioni giuridiche legate al sesso, alla razza, religione ecc. e che venissero riconosciuti i diritti delle minoranze, in armonia alla ideologia democratica a cui l'Italia doveva improntare la sua Costituzione,per mettersi al livello degli Stati piu' avanzati in materia di liberta' civili e politiche.


Fu quindi a questi principi di liberta' fondamentali dell'uomo, che l'assemblea costituente si ispiro' nel formulare gli articoli relativi ai diritti civili e politici dei cittadini.


L'art. 3 Cost., insieme ad altre condizioni, garantisce la parita' dei cittadini di fronte alla legge , indipendentemente dalla loro confessione di fede.

Gli artt. 2 e 18 Cost. permettono la liberta' di associazione, anche a fini religiosi.

L'art. 19 Cost. garantisce a tutti la liberta' religiosa e l'esercizio del culto " purche' non si tratti di riti contrari al buon costume".
Nell'approvare tale formula, in sede di assemblea costituente fu eliminato il riferimento all'ordine pubblico, contenuto nell'art. 14 del Progetto, che avrebbe rinverdito l'art. 1 della legge n. 1159 del 1929, riproducendo una norma di carattere poliziesco che era stata coerente con il regime fascista di quel tempo.

L'art. 20 Cost. prevede che le associazioni od istituzioni con fine religioso o di culto non possono subire speciali limitazioni legislative, ne' gravami fiscali per la loro costituzione, capacita' giuridica, e per ogni forma di attivita'.

L'art. 17 Cost. garantisce la liberta' di riunione anche a fini religiosi, con l'obbligo del preavviso all'autorita' di Pubblica Sicurezza per le riunioni da tenere in luoghi pubblici.



Come si vede il principio della liberta' di religione, sancito in questi articoli, e' valevole per tutte le confessioni.
Nella Costituzione, pero', tale principio non e' accompagnato da alcuna norma che sancisca anche la uguaglianza di trattamento: se le confessioni religio se hanno pari dignita' sociale e sono libere dinanzi alla legge, cio' non significa che debbano essere sottoposte ad un identico regime giuridico.
Libere, ma non eguali.


La Costituzione ha, infatti differenziato negli artt. 7 ed 8 i rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica (art. 7 ) e le altre confessioni (art. 8 ), marcando tale diversita' di regime giuridico.


2.2 Secondo l'art. 7 Cost., " Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettata dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale ".

La formulazione di questo articolo ha posto come primo fondamentale problema, quello della costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi e quello della qualificazione dello Stato dal punto di vista dei rapporti con la religione.
Abbiamo precedentemente visto, attraverso quale cammino, si pervenne, con la stessa adesione dei comunisti, alla costituzionalizzazione di quei Patti. Non e' il caso in questa nostra trattazione di trattare della costituzionalizzazione dei Patti Late ranensi.Tratteremo piu' diffusamente, invece, il problema della qualifica confessionale o meno del nostro Paese.



Il richiamo al Trattato del Laterano, compiuto dall'art. 7, 2° comma, ed in particolare all'art. 1 del trattato, avrebbe riaffermato, secondo la tesi cattolica, il principio consacrato nell'art. 1 dello Statuto del Regno del 1848, secondo il quale la religione cattolica e' la sola religione dello Stato, mentre le altre vi risultano tollerate. 35 Coloro che hanno sostenuto tali tesi, hanno desunto che la Costituzione volesse affermare il principio della confessionalita' della Repubblica italiana in senso cattolico . 48 In realta' tale tesi non puo' essere accettata per una serie di motivazioni di cui possiamo accennarne alcune:
la pretesa confessionalita' dello Stato e' in contrasto con le altre norme della Carta che assicurano una incondizionata liberta' dei gruppi e dei singoli in materia religiosa ( artt. 3, 8, 19 );
l'art 7, 2°comma, e' in contrasto anche con il 1° comma dello stesso articolo che, come si desume dal testo, sancisce l' indipendenza reciproca degli ordinamenti civile e religioso.



Resta pero' il problema di definire la qualifica del nostro Stato.
Innanzitutto va precisato che la qualifica di uno Stato , dal punto di vista religioso, puo' essere desunta tanto dalla sua Carta fondamentale, quanto dall'attivita' dei suoi organi governativi, legislativi e giurisprudenziali.

Atteso che nel testo della Carta fondamentale non esiste un' affermazione chiara che delucidi la materia; escluso che dal 2° comma dell'art. 7 si possa concludere per la confessionalita' in senso cattolico dello Stato, cerchiamo di definire tale qualifica esaminando da un lato l'attivita' politica dei suoi organi, dall'altra l'orientamento dell'attivita' legislativa.





In Italia, tra la entrata in vigore della Costituzione (1948) e la formulazione delle Intese con le rappresentanze cattoliche e valdo-metodiste ( 1984 ), si e' assistito , negli organi statali, ad un continuo variare di posizioni e di atteggiamenti, oscillanti tra posizioni di aperto ossequio e dipendenza clericale e posizioni laiciste.

Tale andamento altalenante era dovuto fondamentalmente a due circostanze: da un lato i rapporti di forza tra i partiti al potere; dall'altro la tardiva applicazione dei principi costituzionali. 48 L'esame delle vicende politiche del tempo e delle dichiarazioni programmatiche, non consente di dare una risposta univoca al problema.
Non in tutti i casi, ma certo piu' che spesso, rappresentanti del Governo e dell'amministrazione, si comportavano "come se" lo Stato fosse costituzionalmente uno Stato confessionale.
Ma, per un approccio corretto alla questione, la qualifica religiosa del nostro Stato, occorre rifarsi non al comportamento "deviante" dei singoli, bensi' esclusivamente alla Costituzione ed alle Intese previste con le confessioni presenti nel territorio.

E' l'analisi di questi testi, che ci consente di argomentare la aconfessionalita' dello Stato italiano, il quale e' liberale e pluralista in quanto garantisce , ai sensi della sua Carta fondamentale,l'esistenza e la liberta' di religione ( artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 ), per tutti i cittadini. 35 2.3 L'art. 8, a sua volta stabilisce: " Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statu ti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ".
Puo' essere utile, al fine della nostra ricostruzione, esaminare i lavori preparatori che portarono alla formulazione dell'attuale testo dell'art. 8 Cost., per meglio comprendere il clima e la tensione esistente nel 1948 fra i partiti.

Innanzitutto ricordiamo che nel Progetto definitivo della Costituzione tutte le forze politiche avevano trovato dei caposaldi di comune accordo: non parlare piu' di culti tollerati od ammessi; non fare riferimento all'art 1 dello Statuto albertino; volere garantire un'esplicita liberta' a tutte le confessioni.


Lo scontro piu' violento ed importante si ebbe sulle due proposte di formulazione dell'art. 8 primo comma:
la proposta Laconi prevedeva che " tutte le confessioni religiose fossero uguali davanti alla legge " 35 .
Secondo il parere del suo relatore, tale formula valeva ad affermare la laicita' ed aconfessionalita' dello Stato, ritenendo evidentemente che queste fossero state lese dall'art. 7;

quella Cappi-Gronchi, invece, corrispondeva esattamente all'attuale formulazione dell'art. 8.

La proposta Cappi Gronchi, passata per pochi voti, differisce da quella di Laconi perche' rifiuta sostanzialmente la parita' tra le confessioni di fronte alla legge.
Essa definisce le confessioni acattoliche come " ugualmente libere ", creando una differenziazione tra le confessioni religiose di cui e' difficile capirne le giustificazioni, se non ricercandone la causa in un aperto favoritismo verso la Chiesa cattolica. 35 Si chiede per esempio il Giampiccoli 35 come si possa realizzare una uguale liberta' religiosa all'interno di un disuguale trattamento giuridico.
Probabilmente la verita' e' che nell'Italia del 1948, cosi' impregnata di confessionalita' professata dal partito al potere, non ci si poteva aspettare una soluzione differente.

Il secondo comma dell'art. 8 Cost. sottopone la liberta' di formulare i propri statuti organizzativi, alla clausola che non contrastassero con l'ordinamento giuridico italiano.
Durante l'approvazione del secondo emendamento, Giancarlo Pajetta sollevo' pero' l'osservazione che tale riserva limitasse ingiustamente le confessioni tra di loro, discriminandole in modo non opportuno.

Col terzo comma, lo Stato ha individuato le modalita' secondo cui si debbano definire e precisare i rapporti tra Stato e confessioni.
Si tratta di ricorrere al sistema delle intese da raggiungere tra i relativi rappresentanti.



Una prima problematica che si puo' sollevare, in relazione alla differenza di trattamento fra la Chiesa cattolica da una parte e le altre confessioni dall'altra, emerge dal confronto tra l'art. 7, 1° comma e l'art 8, 2° comma.
Si potrebbe sostenere che l'ordinamento della Chiesa cattolica sia un ordinamento primario, mentre quello delle confessioni acattoliche sarebbe subordinato allo Stato.
L'ordinamento canonico, cosi' come accettato dallo Stato nei Patti Lateranensi, e' figlio di una tradizione storica di millenni che ha posto piu' volte in collegamento lo Stato con la Chiesa cattolica.Le confessioni minoritarie, ad esclusione della sola confessione valdese e di quella israelitica o non possono vantare una tradizione pattizia altrettanto secolare o non ne hanno alcuna.
Da qui la necessita' di regolare in futuro i rapporti con lo Stato mediante delle intese.
L'ordinamento che le confessioni intenderanno adottare avra' certamente un carattere originario e di indipendenza, una sovranita' nel proprio ambito.
Chiaramente, per poter coesistere con l'ordinamento giuridico dello Stato italiano, non potra' essere in palese contrasto con esso.
In caso di difformita' con la regolamentazione dello Stato, alla confessione non potra' essere riconosciuta la qualita' di ordinamento, ma quella di mera associazione: cio' comporta che essa sara' sottoposta alle normali norme di diritto comune e a quelle applicabili alle confessioni acattoliche che non abbiano stipulato intese con lo Stato.



3. L'applicazione della Costituzione.
3.1 Abbiamo detto che i principi sanciti nella costituzione configurano la Repubblica italiana come uno Stato liberale e pluralista.
Tale dichiarazione resta una mera affermazione teorica, qualora si esamini la condotta politica delle prime due legislazioni (1948-53 e 1953-56) e l'arbitrio governativo con cui furono inizialmente applica te, o, meglio disattese, le norme della Costituzione. Durante la prima legislatura, il predominio assoluto della Democrazia cristiana determino' l'intolleranza e il confessionalismo delle autorita' governative.
Non solo le norme della Costituzione non furono applicate, ma furono emanati dei provvedimenti che palesemente si scontravano con i nuovi principi costituzionali. 35 Il 5 febbraio 1948 le chiese evangeliche si rivolsero con un " Indirizzo al governo italiano ", seguito il 7 luglio 1948 da una " segnalazione al Ministero dell'Interno ", per chiedere una puntuale applicazione delle nuove garanzie costituzionali in materia religiosa.
L'esito delle richieste fu nullo.

La giustificazione normativa di questa condotta politica, fu data dalla mancata abrogazione esplicita delle leggi sui " culti ammessi ", del codice penale Rocco del 1930 e del testo unico di pubblica sicurezza del 1931.
Per aggirare le difficolta' e per attuare il dettato costituzionale, numerose furono da parte valdese, le sollecitazioni alla stipula delle " intese", previste dall' art. 8 Cost.
Ma esse non furono ascoltate o furono aggirate con cavilli giuridici.
Addirittura in contrasto con il dettato costituzionale, il governo chiese al Consiglio federale delle Chiese di stilare un progetto di Intesa da sottoporre prima al proprio esame e, dopo, a quello del Parlamento.
Era chiaro che il governo intendesse cosi eludere il principio del bilateralismo delle intese, effettuato attraverso le rispettive rappresentanze.




Innumerevoli furono in quegli anni i casi di vessazione nei confronti delle confessioni acattoliche e le motivazioni addotte furono le piu' singolari e le piu' speciose.
Non essendo questa la sede per soffermarci sulla numerosa casisistica, ci limitiamo a richiamarne alcune tra le piu' indicative.

L'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, disciplinante le riunioni religiose fuori dalle chiese, non fu coordinato con le nuove disposizioni previste dall'art. 19 Cost.
Cio' permise all'autorita' di Pubblica Sicurezza di vietare le riunioni in luogo pubblico e di esigere, incostituzionalmente, il preavviso di tre giorni anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico.

In forza delle restrizioni esistenti nel regime fascista ed in barba alle garanzie costituzionali, soprattutto nel meridione, la polizia intervenne piu' volte per vietare riunioni, per chiudere locali di culto, per vietare ad alcuni pastori di esercitare il loro ministero.

A San Cataldo, alcuni operai evangelici pentecostali 35 , furono licenziati a causa della loro professione di fede.

Nel 1951, a Padova, venne vietato un ciclo di conferenze pubbliche, a causa dell'intervento dell'autorita' ecclesiastica locale.
La motivazione data, fu che in una citta' dalle tradizioni cattoliche cosi' antiche non si potevano tenere conferenze da parte di protestanti. 35 Ad un governo cosi' ostile all'applicazione delle liberta' costituzionali, fece riscontro il costituirsi di un movimento culturale progressista, i cui portavoce furono alcuni luminari del mondo del diritto e singole personalita' del mondo accademico e politico.
In un appello del 1951, essi invitavano il popolo italiano a sollecitare le autorita' costituite alla puntuale applicazione delle norme costituzionali, entrate in vigore tre anni prima e rimaste lettera morta.


Anche la magistratura dette un prezioso contributo alla lotta per il riconoscimento delle nuove norme costituzionali.
I giudici di grado minore, piu' inclini a discorsi dottrinali che non politici ed attenti al rispetto delle fonti del diritto, emanarono alcune sentenze innovative in applicazione degli artt. 8, 17, e 19 Cost.

Ma il Governo non tenne in alcun modo conto ne' il richiamo alla Costituzione, ne' il maturarsi di una nuova coscienza civile, piu' aperta al pluralismo ideologico.

Infatti, ancora nel 1951, il Ministero riconosceva tuttora vigente ed applicabile il R.D. 1930 n. 289 in materia di apertura di locali di culto.

Anche se la Corte di Cassazione aveva affermato il carattere precettivo dell'art. 17 Cost., 0 si riteneva che le norme sui culti ammessi, in quanto disciplinavano piu' dettagliatamente la materia, dovevano prevalere sulle norme costituzionali, aventi carattere generale.
Il clericalismo del governo si attenuo' solo dopo la seconda legislatura ( 1953-1956 ), quando la Democrazia cristiana ebbe perduto la maggioranza assoluta in Parlamento.
Nel 1956, l'entrata in funzione della Corte Costituzionale, garante del diritto della Carta fondamentale e le sue sentenze del 1956, 1957, 1958 e 1959, ripristinarono la piena liberta' di culto delle minoranze religiose e limitarono il volto confessionale dello Stato.

Uno dei pretesti piu' frequentemente usati per sopprimere la liberta' religiosa acattolica era fondato, da parte governativa, su di una interpretazione restrittiva dell'art. 17 della Costituzione e sul suo mancato collegamento con l'art. 19 della stessa.
L'art. 17 riconosce il diritto di riunione, anche in luogo aperto al pubblico e senza preavviso. L'art. 19 riconosce il diritto alla professione della fede in forma individuale o associata, in privato o in pubblico.

Ebbene, le autorita' di polizia sostenevano che l'unica eccezione alla liberta' di riunione senza dare preavviso, era proprio quella delle riunioni religiose, le quali rimanevano regolarizzate dall'art. 18 del Testo Unico di P.S.
Tale tesi fu ribadita il 19 maggio 1953 in una lettera inviata alla Tavola dal Ministro degli Interni, il quale mostro' di ignorare l'esistenza, chiarificatrice in merito, dell'art. 19 Cost.
Il 17 febbraio 1955, in occasione dell'anniversario della emancipazione albertina, il Consiglio Federale delle Chiese evangeliche, fece pervenire al Governo una vibrata e documentata protesta.
Nel: "Memorandum :la liberta' religiosa e la condizione dei protestanti in Italia " erano riportate tutte le tipologie di abusi e di soprusi, mediante i quali era stato vessato il popolo evangelico, per la mancata attuazione delle norme costituzionali.


La questione fu risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza del 14 giugno 1956 nella quale, dopo avere deliberato nel merito di un caso consimile, venne stabilito l'importantissimo principio della prevalenza delle norme costituzionali sulla legge ordinaria. 35 Per affermare tale principio, la Corte Costituzionale aveva dovuto superare una pregiudiziale posta precedentemente dalla Presidenza del Consiglio, secondo la quale la Corte sarebbe stata competente a giudicare della legittimita' o meno costituzionale, solo relativamente alle leggi posteriori al 1 gennaio 1948. Il che avrebbe significato il mantenimento dell'edificio legislativo fascista, almeno fino a quando non fosse stato abrogato dal Parlamento a forza di legge.
Data la maggioranza parlamentare, cio' per le leggi in materia religiosa, avrebbe prolungato " sine die " il regime fascista.
Percio', la sentenza della Corte Costituzionale del 14 giugno 1956, precisando il principio generale della prevalenza della legge costituzionale nel sistema delle fonti ed la competenza della Corte ad esaminare in rapporto alla Costituzione, tutto quanto l'ordinamento giuridico italiano, rappresento' per i valdesi e per tutti i culti ammessi l'inizio del pieno godimento di quel regime di liberta' religiosa sancito dalla Costituzione.



Le sentenze della Corte dichiararono illeggittime costituzionalmente:
le norme di pubblica sicurezza che prescrivevano una autorizzazione per distribuire ed affiggere stampati in pubblico ( T.U. di p.s. art. 113 );
quelle che imponevano un preavviso per riunioni in locali diversi da quelli destinati al culto (art. 25 );
quelle che permettevano alla polizia di vietare riunioni private che per numero di partecipanti, luogo o scopo della riunione, fossero da considerarsi pubbliche ( art. 18 ) ;
i primi due articoli del decreto 1930.
Cadeva l'obbligo di richiedere l'autorizzazione per l'apertura di un locale di culto ( art. 1 ) e l'obbligo del preavviso per riunioni nei locali di culto non presiedute da un ministro di culto " approv ato ".( art. 2 ).
L'opera di erosione della legislazione ecclesiastica fascista non fu quindi ne' facile, ne' breve.
Sembra che in Italia le svolte debbano avvenire sempre con lentezza estenuante, anche se sono legittimate da un documento come la Costituzione.
La trasformazione giuridica dello Stato da "confessionale" a liberale e pluralista, segnera' il passo anche durante quel governo di centro-sinistra che tante speranze aveva suscitato, ma che si rivelo' quasi altrettanto immobilista dei governi clericali.



3.2 Nel 1961, per la prima volta il Governo dopo tanti solleciti da parte evangelica, 35 affronto' concretamente il problema delle Intese e in particolar modo la procedura da seguire, per addivenire alla loro traduzione in legge dello Stato.

La materia da legiferare fu attivata dalla questione riguardante i provvedimenti di previdenza sociale per i ministri di culto cattolico.
L'argomento era allo studio e al Governo sembro' opportuno estenderlo anche ai pastori evangelici.

Pertanto , ritenendo di realizzare nello specifico l'art. 8 cost.,il ministero degli Interni, in quell'anno, richiese alle organizzazioni evangeliche quale fosse, " in rapporto ai propri ordinamenti ", la loro posizione in materia di previdenza sociale per i ministri di culto.

Come si evince dalla procedura seguita,per addivenire a questa Intesa, il governo si limito' a richiedere, alle organizzazioni evangeliche, un parere, sul quale avrebbe poi deciso unilateralmente, prescindendo dalla formulazione di un vero accordo organico bilaterale fra le rappresentanze delle due parti.

Il progetto di legge, fu percio'contestato dalle chiese evangeliche, perche' non definito tramite quella corretta procedura delle Intese,prevista nella Costituzione.
Poi, anche il Parlamento, ne contesto' la regolarita' procedurale ,ex art. 8 Cost. Pertanto il governo fu costretto a convocare i rappresentanti delle confessioni di minoranza per la stipula dell'intesa, in merito alla materia che si voleva disciplinare. Con la legge n. 580 del 1961 e susseguenti decreti applicativi, si preciso' che l'applicazione della legge, mediante decreto del Ministro dell'Interno era subordinata alle:
"Intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta".

Per questo gli anni 1962-1963, sono detti gli anni delle "Piccole Intese", caratterizzati da accordi bilaterali su poche circoscritte questioni di materia mista, che si determinavano caso per caso.
La stessa procedura fu applicata alla legge sulla assistenza malattie per i sacerdoti cattolici ed i pastori.
Scrive Franco Giampiccoli:
" La legge n.449, fu approvata il 28-7-1967, senza che si prevedesse una norma relativa alle Intese con le Chiese evangeliche per l'applicazione della legge stessa, come gia' era avvenuto per l'INPS.
La Chiesa valdese e la Chiesa metodista rifiuteranno tenacemente di prendere in considerazione la legge, finche' la sua applicazione non sia subordinata alle Intese; e solo nel 1971 questa tesi sara' accolta. (Legge integrativa n. 1055 del 6-12-1972).



Restava da chiarire un problema di fondo pregiudiziale: se il testo concordato nell'intesa dovesse servire da principio ispiratore della legge che regolasse la materia o se ne dovesse costituire il testo.
Tale procedura incontro' la strenua opposizione delle chiese valdese e metodista.
A loro avviso, la legge si sarebbe dovuta attenere strettamente al testo formulato nell'intesa, senza possibilita' di modificazioni diverse o aggiuntive rispetto alla volonta' dell'accordo.



Intanto proprio in quegli anni si andava formulando la revisione del Concordato Lateranense per la regolamentazione dei rapporti Stato-Chiesa cattolica.
Le proposte governative di revisione passarono al vaglio della rappresentanza cattolica nel 1969; gli studi in Santa Sede terminarono nel 1976; le Intese finali furono stipulate solo nel 1984. 35 E i rapporti con le confessioni di minoranza?

Nello Stato italiano sembra normale che le minoranze religiose siano prese in considerazione solo dopo che sia stato considerato e disciplinato il rapporto con la Chiesa cattolica.
Nonostante che la commissione mista governativavaldese, insediata nel 1977, avesse terminato i lavori nel 1978, la stipula dell' Intesa fu fatta il 21 febbraio 1984 , appena tre giorni dopo l'accordo di Villa Madama, fra Stato e Chiesa.
L'intesa fu firmata dal moderatore Giorgio Bouchard e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. 4. Le intese. 4.1 L'art. 8 2° comma Cost. garantisce alle confessioni di minoranza liberta' di organizzazione, escludendo ogni ingerenza statale nella formazione degli statuti interni di ognuna di esse.
La necessita' di una regolamentazione di comune accordo con lo Stato, sorge quando le confessioni acattoliche si pongano in relazione con il mondo esterno, stabilendo rapporti con la societa' civile. La disciplina di tali casi e' prevista dal 3° comma dell'art. 8 Cost., il quale enuncia che le relative leggi regolatrici dei rapporti tra Stato e confessioni saranno emanate sulla base di intese con le relative rappresentanze.
E' previsto quindi un duplice provvedimento: l'intesa fra le rappresentanze e la successiva applicazione delle stesse in legge di Stato.

Un primo problema che si puo' affrontare e' quello riguardante la natura giuridica delle Intese. Vale la pena di riferire qui l'opinione delle chiese interessate.
Le chiese valdese e metodista , fedeli alla loro concezione separatista, hanno ritenuto che la loro Intesa si differenziasse dal Concordato della Chiesa cattolica,perche' l'Intesa era stata concepita a garanzia della liberta' e della indipendenza delle chiese che la stipulavano e non, come nel Concordato, per facilitare la " cooperazione " Stato-Chiesa o per dare alla Chiesa una serie di prerogative e privilegi. Ma occorre anche sottolineare che, mentre il Concordato e' un accordo di diritto internazionale, l'Intesa e' un accordo politico fra parti interne allo stesso Stato.
Una parte della dottrina ha argomentato la natura giuridica delle intese, partendo proprio dal dettato del 2° e 3° comma dell.art 8 Cost.
La liberta' religiosa garantita dal 2° comma dell'articolo in questione, deve essere tutelata e disciplinata da atti avente forza di legge. Sarebbe iniquo che le attivita' delle confessioni, non garantite dettagliatamente dalla Costituzione, possano essere limitate da provvedimenti dell'esecutivo. Inoltre, la giustificazione del miglior trattamento fatto alle confessioni religiose rispetto ad altri gruppi associativi, e' data dal riconoscimento dei loro ordinamenti interni come indipendenti e non subordinati.
Da qui la necessita' che i rapporti con lo Stato siano regolati in base ad intese concluse dalle rispettive rappresentanze.

L'art. 8 3° comma, quindi, contiene sicuramente una riserva di legge, ed e' proprio tale riserva che conferisce natura giuridica alle intese.

Una parte della dottrina ha voluto pero' negare natura giuridica alle intese, riconoscendo in esse solo atti di natura politica.


La necessita' di emanare tali provvedimenti sarebbe dettata da rilievi di convenienza ed opportunita'.
Il legislatore non sarebbe tenuto al rispetto di esse, ma solo a quello della successiva legge ( Petroncelli ).

Tale tesi del Petroncelli non solo e' isolata, ma non rispetta il dettato costituzionale: riconoscerebbe, infatti, allo Stato il potere discrezionale di valutare o meno la possibilita' di emanare la legge di ratifica; addirittura di emanarla senza un precedente accordo con le rappresentanze; infine la possibilita' di modificarla a piacere.

Questo e' in palese contrasto con la garanzia di indipendenza e non subordinazione delle confessioni religiose allo Stato.
Infatti, le ingerenze dell'esecutivo potrebbero limitare la liberta' religiosa prevista e garantita dall'art. 8 Cost.
In realta', come le definisce il d'Avack, le Intese appartenengono " effettivamente al campo del diritto ".
Quindi, affermando che il legislatore non puo' emanare provvedimenti non previsti da Intese, o peg gio, in contrasto con delle Intese precedentemente stabilite, si puo' concludere che le " Intese " sono una sorta di " condizione di legittimita' costituzionale " della legge di applicazione.

Pertanto, per cio' che concerne questa problematica, si deve concludere che il legislatore e' vincolato nel legiferare al contenuto delle Intese: un limite che non puo' valicare se non vuole contrastare le norme costituzionali.

4.2 Rimane pero' aperto il campo ad un altro problema: e' noto che la tecnica di ratifica di accordi o trattati puo' essere eseguita in un duplice modo: o la legge riprende il dettato dell'intesa articolo per articolo, oppure l'accordo e' stilato per principi generali e delega il legislatore a tradurre in norme ed articoli tali principi.

Non e' stato previsto nella Carta fondamentale quale fosse il procedimento da seguire. Possiamo qui pero' affermare quale siano le conseguenze dell'uno rispetto all'altro.
Nel primo caso il testo normativo sarebbe sicuramente stilato dalle rappresentanze delle rispettive parti; mentre nel secondo caso si potrebbero presenta re casi di incertezza interpretativa dei principi dell'accordo da parte del legislatore o delle leggere, ma non ininfluenti, modifiche del Parlamento al momento dell'approvazione.

Tra i due procedimenti quello che rispecchia maggiormente il dettato costituzionale e' sicuramente il primo: non e' prevista la possibilita' di una attivita' discrezionale unilaterale del legislatore in materia di liberta' religiosa.


Un notevole potere di controllo, riservato allo Stato, e' la possibilita' che il Parlamento non approvi la legge di applicazione, se non la ritiene conforme ai principi dello Stato.
Visto che esiste tale riserva, non sembra proprio il caso di accordare ulteriori poteri all'esecutivo , che si estrinsechino nell' impedire od ostacolare l'applicazione della Costituzione in materia di liberta' religiosa.
La legge 449/84 di approvazione dell'Intesa fra le chiese rappresentate dalla Tavola valdese e lo Stato, dopo aver disciplinato i rapporti, ricalcando quasi integralmente il testo dell'Intesa, lo ha alle gato a se', conferendogli una pubblicita' ufficiale che altrimenti non avrebbe avuto.
Tale pubblicita' non conferisce all'Intesa forza di legge, ma ne fa un elemento di interpretazione, in sede dottrinale, amnistrativa e giurisdizionale, ogni qual volta possono sorgere dubbi, sulla portata effet tiva delle norme della legge di approvazione.
L'Intesa, allegata alla legge, entra cosi' nell'ordinamento giuridico, rappresentando una verifica sulla legittimita' costituzionale della legge di approvazione e sulla sua conformita' al testo dell'Intesa. 35 4.3 Dopo aver analizzato la natura giuridica delle intese, passiamo a considerare quali siano i soggetti competenti a stipularle. Iniziamo con l'esaminare la soggettivita' delle confessioni religiose.
Per poter intrattenere dei rapporti con lo Stato, le confessioni non devono limitarsi ad essere solo una comunita' spirituale, rifiutando ogni sorta di diritti e di doveri nei confronti della societa'. ( si pensi ai testimoni di Geova ).
Inoltre, la confessione religiosa, dovra' avere un proprio preciso assetto istituzionale, magari consolidato in uno statuto: una forma di organizzazione che la faccia distinguere da ogni altra associazione e le conferisca caratteristiche individuali proprie.

Non sembra ci siano dubbi, nell'indicare nel governo la controparte, e cioe' l' organo dello Stato competente alla stipula delle Intese.
Poiche' le " Intese " appartengono agli organi di direzione politica, la loro stipula richiedera' l'intervento del Presidente del Consiglio.
Se il contenuto dell'intesa riguardera' la competenza di un unico dicastero, interverra' il ministro che lo presiede.
A loro volta, il Presidente del Consiglio o gli altri ministri interessati, potranno delegare ad altri soggetti il compito di stipulare l'accordo.

La procedura per la stipula, da noi sopra descritt, e' stata proprio quella adottata nel caso delle Intese con la Tavola Valdese, nel 1984.


4.4 Un ulteriore prblema potrebbe essere costituito dal contenuto delle " Intese ".

In un documento del 20 luglio 1951, il Consiglio federale delle Chiese Evangeliche indico' alcuni degli argomenti che le confessioni acattoliche auspicavano si disciplinassero al piu' presto, tramite intese. Parte della dottrina ha rilevato che non tutta la materia giuridica puo' essere disciplinata da intese.
Vi sarebbero, a detta di questa dottrina, materie che, pur rientrando direttamente nell'ambito della religione, dovrebbero essere disciplinate solo unilateralmente dalla Stato, con leggi parlamentari.
Lo Jemolo ha per esempio sostenuto che una di queste materie sarebbe la disciplina del matrimonio dinanzi a ministri di culti acattolici; altri hanno invece portato ad esempio la legislazione scolastica come materia di esclusiva competenza dello Stato. In realta' non ci sono ostacoli, ne' e' auspicabile che ce ne siano, in uno Stato liberale e plurali sta, a che ogni materia giuridica possa essere oggetto di " Intese " tra Stato e confessioni religiose. Poiche' nell'ambito della Costituzione non e' prevista alcuna limitazione, il Parlamento, organo soggetto alla Carta, potra' approvare ogni Intesa su qualsiasi materia, a meno che queste non contengano delle norme incostituzionali, quali potrebbero essere quelle limitanti la liberta' religiosa.



Un ultimo aspetto delle intese che va analizzato e' se si tratti di atti di diritto interno o di diritto esterno.
Tale classificazione e' forse la piu' difficile da indicare.
Entrano in gioco non solo tutti i principi costituzionali, ma anche la natura degli ordinamenti delle confessioni acattoliche e la qualifiche delle stesse come soggetti di diritto internazionale.

La dottrina che rifiuta il carattere primario agli ordinamenti delle confessioni religiose, afferma che le " Intese " sono atti di diritto interno, che non pongono in relazione due ordinamenti indipendenti e sovrani.
Chi riconosce agli ordinamenti delle confessioni tali caratteristiche e', invece, incline a conferire alle Intese, la natura di atti di diritto esterno. Chi afferma che l'unico ordinamento esterno ad uno Stato sia solo quello internazionale, sembra dimenticare che il nostro Stato riconosce tale qualita' all'Ordine di Malta, organismo privo di potesta' territoriale e sovrano sebbene dipendente, in quanto ordine religioso, dalla Santa Sede.

L'esistenza di ordinamenti esterni che non rientrano nell'ambito del diritto internazionale non sembra negabile.
Le confessioni religiose acattoliche non sono dei soggetti di diritto internazionale riconosciuti dagli altri Stati internazionali.
Lo Stato italiano, riconoscendone i loro ordinamenti giuridici e prevedendo di regolamentare i reciproci rapporti con intese bilaterali, " esteriorizza tali rapporti collocando le " Intese " in una sfera guridica che non e' quella dell'ordinamento interno, ma di un ordinamento che viene creato di volta in volta ". 22 4.5 Abbiamo finora trattato della natura e del contenuto delle intese. Dobbiamo rivolgere adesso la nostra attenzione alla natura e al contenuto della legge di applicazione degli accordi.
L' iniziativa di presentazione al Parlamento del progetto di legge e' di competenza del governo, rappresentato nella persona del Presidente del Consiglio, per gli accordi a carattere generale, o del ministro competente, in caso di accordi limitati.


Abbiamo gia' affrontato il problema relativo al contenuto della legge: questa deve dare esecuzione all'intesa anche se, cosi' come e' avvenuto per le Intese con la Tavola Valdese, e' auspicabile che essa contenga il testo dell'intesa cosi' come stipulato senza tagli e modifiche al fine di evitare emendamenti o errate interpretazioni successive da parte del governo o del Parlamento.

Nel sistema delle fonti, tali leggi di esecuzione dell'intese occupano un posto di rilievo.
Alcuni autori ( d'Avack, Landolfi ), hanno parlato di " leggi rinforzate " o " fonti atipiche " ( Spagna, Musso ), per porre in risalto la posizione di primarieta' rispetto alle leggi ordinarie.
Le leggi di esecuzione delle Intese, infatti, possono essere modificate, abrogate o derogate, solo in forza di una nuova legge, emanata in esecuzione di una successiva Intesa ,tra confessione religiosa e Stato.
Il legislatore, se volesse aggirare l'ostacolo dell'Intesa bilaterale, dovrebbe emanare una nuova legge costituzionale per modificare od abrogare l'art. 8, 3° comma Cost., oppure abrogare tutto l'articolo, con il procedimento di revisione costituzionale. Il Crisafulli ha sottolineato bene la resistenza passiva di queste norme nel sistema delle fonti: pur essendo delle norme introdotte da una legge ordinaria, che, come tali, non possono essere in contrasto con la Costituzione o altre leggi costituzionali, ricoprono un rango superiore alle altre leggi ordinarie.













5. Il regime giuridico della confessione valdese nella legislazione delle intese
5.1 Abbiamo potuto constatare che nel quarantennio successivo alla emanazione della Costituzione, la regolamentazione fondamentale dei rapporti tra Stato e la confessione valdese era sempre quella dettata dalla legge sui culti "ammessi" del 1929, n. 1159 e dal R.D. del 1930, n. 289.
La Costituzione repubblicano, infatti, non aveva esplicitamente abrogato le due normative, causando l'incertezza del diritto.
L'applicazione dei principi costituzionali, alcuni dei quali apertamente in contrasto con le leggi del periodo fascista, era affidato al gioco delle forze politiche e allo sporadico intervento della Corte Costituzionale.
L' auspicata certezza del diritto, l'abrogazione delle leggi fasciste e l'applicazione dei principi costituzionali, si sarebbe realizzata solo con l'emana zione di quelle intese previste dall'art. 8 Cost., che avessero dettato in modo completo ed organico la nuova disciplina dei rapporti tra Stato e confessione valdese.

Il testo dell' Intesa, stipulato tra le rappresentanze dello Stato e della Tavola valdese il 21 febbrio 1984, e' entrato in vigore nell'ordinamento dello Stato italiano con la legge 11 agosto 1984, n. 449.
I due atti sono sostanzialmente uguali, ma le piccole differenze hanno in alcuni casi una notevole importanza: difficolta' interpretative ed addirittura divergenze ne possono essere la conseguenza.

Articolo 1
Tanto la legge 449/1984 che le Intese enunciano, all'art. 1, che i rapporti tra Stato e confessioni rappresentate dalla Tavola valdese, sono regolati sulla base della predetta Intesa e, al 2° comma, che si devono intendere per abrogate, per quanto riguarda valdesi e metodisti, le disposizioni della legge 1159/1929 e del R.D 289/1930.

L'art. 1 della legge n. 449 si limita stabilire questi due principi; il testo dell'art. 1 dell'Intesa precisa, invece, che l'abrogazione delle leggi fasciste e' dovuta in quanto non rispettano "l'eguale libertà " riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose.
La Tavola valdese, quindi, intese sottolineare che l'abrogazione della legge sui culti ammessi e del D.R. del 1930 avveniva in virtu' della loro illegittimita' costituzionale.
Il principio espresso dall'Intesa e non riportato nel testo dell'art. 1 della legge n. 449, cozza duramente con le modalita' secondo cui tale abrogazio ne opererebbe: entrambi gli atti del 1984, infatti, precisano che le due leggi della legislazione fascista cessano di aver vigore solo nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
La legge sui culti culti ammessi, cosi' come anche il R.D. del 1930, non disciplinavano esclusivamente i valdo-metodisti, ma tutte le confessioni acattoliche.
Se al legge n. 449 avesse riportato nel suo testo il principio di illegittimita' costituzionale delle leggi del '29 e del '30, abrogando tali leggi solo nei confronti di alcune confessioni, avrebbe lasciato in vigore, per le altre confessioni, una normativa riconosciuta incostituzionale. 35 Poiche' per disposto della Costituzione, la legge di ratifica delle Intese puo' disciplinare solo i culti che abbiano partecipato alla loro stesura, sembra corretto il disposto della legge n. 449, nel momento in cui non fa riferimento ai principi costituzionali ed abroga le legge fascista solo a favore dei Valdo-metodisti.
Certamente sarebbe stato preferibile che:
negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della Costituzione, le due leggi fasciste fossero abrogate tramite una legge generale od una sentenza della Corte Costituzionale, in applicazione dei principi della Carta fondamentale;
successivamente all'effettiva entrata in vigore dei principi costituzionali si addivenisse, con le rappresentanze dei culti acattolici, alla formulazione dell'intese previste dall'art. 8 Cost.



Articolo 2

L'articolo 2 dell'Intesa, non contenente disposizioni precettiva, ma dichiarazioni di principi, Ha inteso dissipare ogni dubbio circa la qualifica dell'ordinamento della confessione valdese:
"La Repubblica da' atto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordinamento valdese".
Una autonomia ed indipendenza che, riferire ad un ordinamento giuridico, ne evidenziano anche l'originarieta'. 35 La dipendenza da qualsivoglia ingerenza statale e' stata esclusa, in richiamo generico ai principi di liberta', dal 2° comma dell'art. 2, sia per la nomina dei ministri di culto 35 , sia per la organizzazione ecclesiastica 35 , sia per la giurisdizione in materia ecclesiastica.
Il terzo comma dell'articolo in esame, stabilendo che le chiese rappresentate dalla Tavola valdese non utilizzeranno gli organi dello Stato per l'esecuzione dei provvedimenti ecclesiastici in materia disciplinare, ha inteso delineare l'ambito delle rispettive giurisdizioni dell'ordinamento statale e di quello ecclesiastico.


Articolo 3

Anche questo articolo ha rappresentato come i due precedenti, la affermazione di una questione di principio:
la Tavola valdese ha rinunciato all'assegno annuo di £. 7.745,75, previsto dal Regio biglietto del 29 aprile 1843, relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, a titolo di risarcimento dei danni anteriormente subiti.

La rinunzia a tale assegno risponde al duplice principio che siano i fedeli a contribuire, secondo le loro possibilita', alle necessita' della chiesa, e, come ha affermato il Peyrot, che il denaro pubblico debba essere destinato al conseguimento dei fini istituzionali dello Stato e non di quelli di ordine spirituale della Chiesa.
A parte che la Costituzione, al 2° comma dell'art. 3 ha stabilito che e' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona, resta il dato legislativo a smentire le affermazioni precedenti.
La legge 580/1961 ha istituito un fondo per l'assicurazione d'invalidita' e vecchiaia dei ministri dei culti acattolici, alimentato da un contributo integrativo a carico dello Stato. 35 Avremo occasione di ritornare sulla questione dell'otto per mille nel prossimo capitolo.


Articolo 4

L'art. 4 dell'Intesa prende in considerazione la tutela penale in materia religiosa.
La Tavola valdese ha voluto affermare il principio secondo cui " in materia religiosa e' sufficiente la tutela penale dei diritti di liberta' " in quanto la fede in Cristo nan ha bisogno di tale tutela per affermarsi.
La Repubblica italiana, che ha la competenza esclusiva in materia di legislazione penale, non ha fatto propri questi principi, in quanto si limita, nel testo dell'articolo, a prenderne atto.
La materia era diffusamente disciplinata dagli articoli 402 (vilipendio della religione), 403 (offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 405 (turbamento delle funzioni religiose cattoliche) e 724 (bestemmia e manifestazione oltraggiose verso i defunti) del codice penale.
Tali articoli, frutto del retaggio della legislazione fascista, hanno subito il ripetuto intervento della Corte Costituzionale che li ha modificati o, in parte, abrogati. 35 Il codice penale prevedeva anche una tutela per i culti acattolici all'art. 406: i reati previsti e disciplinati dagli artt. 403, 404 e 405 erano, infatti, puniti con una pena ridotta rispetto a quella prevista se il reato fosse stato commesso contro la religione cattolica.
In quel sistema era significativa la mancanza di tutela per le confessioni acattoliche del reato previsto dall'art. 402 in materia di vilipendio alla religione.
Articoli 5-6-7 ed 8

Questo gruppo di articoli disciplina l'assistenza spirituale ai militari in tempo di pace (art. 5), ai ricoverati negli istituti di cura e di riposo (art. 6), negli ospedali evangelici (art. 7) e ai detenuti negli istituti penitenziari (art. 8).
Il carattere unitario della materia trattata da questi articoli, e cioe' l'assistenza spirituale, permette di tracciare alcune considerazioni generali che valgono per tutti.
La prima considerazione riguarda la richiesta che i soggetti devono compiere per poter ottenere l'assistenza spirituale: si potrebbero verificare delle forme di "censimento dei soggetti incardinati in istituzioni chiuse in base all'appartenenza confessionale" 22 in contrasto con l'art. 19 Cost.
" La Corte Costituzionale, con sentenza n. 17/1979, aveva configurato un "diritto a non rilevare le proprie convinzioni" accogliendo l'orientamento della dottrina secondo cui nella tutela accordata dall'art. 19 Cost. deve anche farsi rientrare il profilo negativo della liberta' di professare una fede, da cui conseguirebbe l'impossibilita' di porre e di far valere l'obbligo per qualsivoglia soggetto di dichiarare le proprie convinzioni. 22 La seconda considerazione, riguardante questi articoli, che si puo' compiere, e' che tutte gli oneri finanziari, necessari per lo svolgimento di tale assistenza spirituale, sono ad eclusivo carico delle confessioni religiose, in applicazione del separatismo anche in materia finanziaria, gia' trattato precedentemente.


La disciplina dell'assistenza spirituale ai militar in tempo di pace e' disciplinata oltre che dall'art. 5 dell'Intesa, dall'art. 11 della legge n.382/78 e dall'art. 35 del D.P.R. n. 136/86 che hanno garantito l'esercizio e la partecipazione al culto per i militari di qualsiasi religione nei limiti della disciplina militare.
L'art. 5 della legge n. 449/84 concede ai "militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, di partecipare alle attivita' di culto ed ecllesiastiche evangeliche.
La dizione "militari avente parte" non comprende solo i militari membri effettivi della comunita' ecclesiastica, ma anche coloro che si limitano a vivere nel suo ambito.
Il suddetto articolo prevede anche le modalita' di attuazione di tale facolta' distinguedo i casi in cui nelle localita' dove i militari risiedono per prestare servizio, esistano o meno centri di culto evangelico. Nel primo caso la partecipazione avverra' nei normali giorni ed orari in cui tale attivita' viene svolta e, in tal senso, le autorita' militari competenti dovranno rilasciare i relativi permessi.
Nel secondo caso, invece, i ministri di culto iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese, saranno autorizzati a svolgere le riunioni di culto, in locali predisposti d'intesa con i comandi militari.


L'art. 6 contempla l'assistenza spirituale dei ricoverati, aventi o meno parte parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura e di riposo e nei pensionati non evangelici, a mezzo dei ministri iscritti nei ruoli della Tavola valdese, i quali vi hanno libero accesso, cioe' senza bisogno di autorizzazioni di sorta, e senza limitazione di orario. Essi possono accedervi anche di loro iniziativa per l'assistenza agli avente parte delle chiesa rappresentate dalla Tavola valdese, ed a richiesta, anche per altri ricoverati.
Risulta cosi' estesa anche ai ricoverati di altre confessioni religiose non valdo-metodiste la disciplina, dettata unilateralmente dallo Stato, negli artt. 39 della legge n. 132/1968 e 35 del D.P.R. n. 128/1969.

L'art. 7 del'Intesa, al 1° comma, ha esonerato gli ospedali evangeli di Genova, Napoli, Pomaretto, Torino e Torre pellice, dal mantenere attivo un servizio di assistenza spirituale per i ricoverati di religione cattolica a mezzo di personale costituito da ministri di culto cattolico ed inserito nell'organico dell'ospedale, cosi' come era previsto dal D.P.R. n. 128/1969.
Nel secondo comma dello stesso articolo, si dispone che la direzione dell'ospedale deve garantire l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa, senza limiti di orario e nel pieno rispetto della liberta' di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie.

L'art. 8 dell'Intesa, riportato con testo identico anche nella legge n.449/84, regolamentando l'assistenza spirituale ai detenuti negli istituti penitenziari, ha introdotto due innovazioni alla disciplina relativa, prevista dalla legge n. 354 del 26 luglio 1975 e dal relativo D.P.R. n. 663/86.
La disciplina statale prevede il diritto per i detenuti di confessione acattolica, di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, ricevendo, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto.
L'art. 8 dell'Intesa, in adempimento dei principi dettati dagli artt. 3 e 19 Cost., ha integrato tale disciplina, prevedendo l'abolizione di qualsiasi autorizzazione per i ministri di culto responsabilie la possibilita' di svolgere l'assistenza spirituale anche d'iniziativa e non esclusivamente su richiesta degli interessati.
La Tavola valdese, per assicurare tale assistenza provvede alla notifica dei nominativi dei ministri di culto responzabili di tale servizio e competenti per territorio alle autorita' statali competenti.
Vi e' stato inltre un allargamento della sfera dei soggetti legittimitati a richiedere l'assistenza per idetenuti: il 3° comma dell'art. 8, ha, infati, concesso tale facolta' anche alle famiglie dei detenuti.

Articolo 9

L'art. 9 e' relativo all istruzione scolastica della religione e si apre con una dichiarazione di principio, compiuta dall Tavola valdese, in netto contrasto con la posizione cattolica.
Per la Tavola, infatti, l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di competenza specifica delle famiglie e della chiesa e non dello Stato.
Tale, invece, non e' la posizione dello Stato italiano che ha sempre ritenuto di dover assicurare l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. 35 Il secondo comma dell'articolo in questione prevede il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica con dichiarazione esplicita da compiersi personalmente dai studenti maggiorenni 35 o dai loro genitori o tutori.
Il 3° comma riguarda l'attuazione pratica del diritto espesso precedentemente: l'insegnamento della dottrina delle confessioni di minoranza non deve aver luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie o in orari che abbiano per gli studenti effetti discriminanti.
Si e' discusso circa l'opportunita' di utilizzare la prima o l'ultima ora, del normale orario scolastico, per compiere attivita' alternative all'ora di religione 35 , in quanto, in ogni caso l'esonero, non elude l'obbligatorieta' della frequenza.



Anche se tale disciplina tutela il diritto di non partecipare all'ora di religione, ci sembra iniquo che mentre per gli studenti cattolici valga il principio del silenzio-accoglimento, per i professanti una religione di minoranza e' necessaria una dichiarazione espressa.
Per una piu' corretta applicazione del principio di parita' di trattamento, e' auspicabile che la scuola non annoveri l'insegnamento della religione fra le materie obbligatorie da svolgere nel normale orario scolastico, ma che essa rientri nella categoria delle materie integrative da svolgersi al di fuori del suddetto orario su esplicita richiesta degli studenti.


Articolo 10

L Repubblica italiana, prendendo atto di quanto stabilito nel precedente articolo, " assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalita' sono concordate con le autorita' previste dall'ordinamento scolastico".
Come si vede dal testo dell'articolo 10 l'istanza per l'applicazione della disciplina e dell'intervento della Tavola valdese puo' provenire anche dagli organi ecclesiastici.

Articolo 11

La disciplina del matrimonio, oggetto dell'articolo 11 dell'Intesa, sembra in qualche modo porsi a meta' strada tra il matrimonio civile e il matrimonio concordatario.
Il ministro di culto acquista con le Intese una indipendenza ed autonomia, prima sconosciute, che lo avvicinano al ministro di culto cattolico.

La procedura richiesta per la celebrazione ricalca questa linea:
richiesta delle pubblicazioni all'ufficiale dello stato civile, ad opera dei nubendi;
dopo le pubblicazioni, rilascio del nulla osta in duplice originale con la specifica indicazione della mancanza di impedimenti al matrimonio, che la celebrazione dello stesso avverra' secondo i riti della chiesa valdese e che ai nubendi sono stati spiegati i diritti e doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo;
il ministro di culto, subito dopo la celebrazione, redige l'atto di matrimonio in duplice copia allegando il nulla osta;
trasmissione, entro 5 giorni, di un originale dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

Gli effetti civili del matrimonio sono riconosciuti dal momento della trascrizione, purche' siano state effettuate le pubblicazioni e la trascrizione anche tardiva nei registri dello stato civile.
Se il tentativo di evitare commistioni tra l'ordinamento civile e quello ecclesiastico e' stato operato dando all'ufficiale dello stato civile il compito della lettura ai nubendi degli artt. 143, 144 e 147 del c.c., resta pur sempre il compito del ministro di culto di redigere in duplice originale l'atto di matrimonio " assolvendo cosi' ad una duplice attivita' di certificazione per i due distinti ordinamenti". 35 Articoli 12 e 13

Tali articoli disciplinano la normativa sugli enti ecclesiastici.
La norma ha individuato tre categorie di enti a cui applicare la normativa: gli enti dotati ab immemorabili di personalita' giuridica, gli enti particolari individuati nell'art.13 e gli enti che, in presenza dei requisiti richiesti, possono acquisire la personalita' giuridica.
I primi, individuati nel 1° comma dell'art. 12, sono la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle valli.
Il secondo gruppo e' costituito dall'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, la Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, il Rifugio Re Carlo Alberto e l'O.P.C.E.M.I.
Il terzo gruppo sara' costituito da tutti gli enti ecclesiastici che, possedendo i tre requisiti previsti dall'ordinamento della confessione valdese, su richiesta della Tavola, otterranno la personalita' giuridica.

La Repubblica italiana conferisce la personalita' giuridica a quegli istituti che perseguiscano congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza. La richiesta della Tavola deve riportare la delibera motivata del sinodo con cui l'ente e' stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Per l'ordinamento valdese, sono autonomi quegli istituti capaci di autogoverno, con piena capacita' giuridica nell'ambito dell'ordinamento valdese, e dichiarati tali per deliberazione sinodale, previa istruttoria circa l'esistenza di tutti i requisiti richiesti 35 . Alla luce di questo esame sull'ordinamento valdese, sembra pertanto superflua la dizione di "delibera motivata" contenuta nell'art. 12.

Importante e' il 3° comma dell'art. in esame, che, in applicazione dell'art. 20 Cost, stabilisce il principio che tali enti, a causa del loro carattere ecclesiastico, non devono avere trattamenti sfavorevoli o privilegiati: cio' e' rilevante soprattutto in materia patrimoniale, finanziaria od economica.La disciplina degli acquisti di beni immobili, accettazioni di donazioni ed eredita' e il conseguimento di legati, e' sottoposta alle norme generali del codice civile.
E' scomparsa ogni forma di soggezione alla vigilanza e tutela pubblica in ordine alla gestione ordinaria ed agli atti di straordinaria amnistrazione di tali enti.


Articolo 14

L'autonomia giuridico-amnistrativa degli ospedali evangelici individuati dall'articolo 7 della legge 449/1984 e' garantita dall'art. 14 dell'Intesa, secondo i criteri disposti dall'art. 1, 5° comma, della legge n. 132 del 6 febbraio 1968.
All'atto dell'emanazione della legge n. 132/68 la Camera dei Deputati, preciso' che il 5° comma dell'art. 1 si dovesse riferire anche agli ospedali evangelici ed in tal senso, con un apposito voto, impegno' il governo a disporre al riguardo.Fu solo con la legge 26 novembre 1973 n. 817 che anche agli ospedali evangelici fu esteso il trattamento e l'inquadramento previsto dalla legge n. 132/68. L'unica eccezione e' costituita dall'ospedale evangelico "Villa Betania" di Napoli non ancora inquadrato nella classificazione della legge n. 132/68.
E' da sottolineare che, essendosi disciplinata, per la prima volta tramite intese e non unilateralmente, l'autonomia giuridica-amnistrativa degli ospedali evangelici, tutte le successive regolamentazione dovranno seguire il procedimento legislativo previsto dall'art. 8 Cost. 35 Articolo 15
Con l'art. 15 la Repubblica ha voluto riconosce le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facolta' valdese di teologia.
Poiche' questa Facolta' e' un ente autonomo, la sua conduzione spetta esclusivamente agli organi ecclesiastici evangelici competenti.

Articolo 16

Non e' prevista nessuna forma di autorizzazione ne' di altra ingerenza statale alla affissione o distribuzione, all'interno ed all'ingresso degli edifici della chiesa valdese, di volantini, pubblicazione e stampati, in applicazione del principio di liberta' in tema di religione.
L'articolo contempla anche la raccolta di offerte che " libera e volontaria, e' il mezzo principale dicon cui le Chiesa rappresentate dalla Tavola valdese provvedono al proprio sostentamento". 22
Articolo 17

L'art. 17 prevede un impegno di collaborazione tra la Repubblica e la Tavola valdese per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese.
Difficile e' interpretare la portata del termine "collaborano".
L'ordinamento della chiesa valdese dispone che il patrimonio delle chiese non vada disperso ed in tal senso provvede alla tenuta e conservazione dei registri ed atti afferenti all'attivita' ecclesiastica.
Posto che la Repubblica, ha tra i suoi compiti, quello di tutelare il patrimonio storico ed artistico della nazione, ci sembra che la collaborazione si debba attuare mediante commissioni miste con compiti di compilazione ed aggiornamento dell'inventario dei beni culturali, come, d'altronde, stabilisce il secondo comma dell'art. 17. 22 Articolo 18

Non tutte le disposizioni contenute nel testo della legge n.449/84 hanno valore precettivo come ad esempio l'art. 11 in materia di matrimonio.
Per le altre statuizioni sara' necessaria l'emanazione di " norme di applicazione ": l'art. 18 precisa che tali norme dovranno essere elaborate di comune accordo tra i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese.
Nell'articolo in esame non e' specificato la modalita' con cui attuare la bilateralita' nell'elaborazione del testo di legge.
Cio' che sicuramente risulta dalla dizione "norme di applicazione" e' che tale procedimento non potra' essere applicato alle circolari od istruzioni ministeriali che non hanno forza e valore di legge. 22 Articolo 19

A norma dell'art. 19 della legge n. 449/84 si devono intendere abrogate tutte le norme che sono in contrasto con il dettato della presente legge.
Tale principio va integrato con l'abrogazione esplicita compiuta dall'art. 1 della stessa legge che ha abrogato la legge sui culti ammessi n. 1159/29 e il R.D. n. 289/30.

Articolo 20

L'art. 20 disciplina la rinnovazione delle Intese, le modifiche alle stesse e l'emanazione di leggi in materia riguardante i rapporti tra le chiese rappresentate dalla Tavola valdese e lo Stato.

Il primo caso, disciplinato dal 1° comma, prevede, dopo dieci anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle intese, un nuovo esame circa il contenuto della presente Intesa. Nulla osta a che le nuove intese siano formulate precedentemente allo scadere dei dieci anni.

Il secondo caso prevede la possibilita' che una delle parti ritenga necessario apportare delle modifiche alle Intese gia' raggiunte. In tal caso e' previsto anche il procedimento da adottare: le parti torneranno a convocarsi al fine di concludere nuove intese. Il terzo caso riguarda la possibilita' che eventuali leggi, la cui materia rientra nell'ambito dei rapporti Stato-Tavola valdese, siano oggetto di intesa tra le relative rappresentanze, a norma dell'art. 8 della Cost.
 
Copyright 2018. All rights reserved. Responsabile Avv. Federico Ranchetti - P.I. 07107310638
Torna ai contenuti | Torna al menu