Parte VI - Studio Legale Ranchetti

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Attività > Consumatori > Codice di Consumo
Parte VI
Disposizioni finali

Articolo 142
Modifiche al codice civile
1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, l469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice
civile sono sostituiti dal seguente:
«Articolo1469-bis
Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non
derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.
».
Articolo 143
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione
in contrasto con le disposizioni del codice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella
italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime
di tutela previste dal codice.
Articolo 144
Aggiornamenti
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate,
va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle
specifiche disposizioni in esso contenute.
Articolo 145
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di
educazione e informazione del consumatore.

Articolo 146
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, così come
modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione
della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità
per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) la legge 10 aprile 1991, n. 126, così come modificata dalla legge 22 febbraio
1994, n. 146, recante norme per l’informazione del consumatore;
c) il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della direttiva
85/577/CEE, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;
d) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, così come modificato dal decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
e) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, così come modificato dalla legge 5
marzo 2001, n. 57, recante attuazione della direttiva 90/314/CEE, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»;
f) la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e
degli utenti, così come modificata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, dal
decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, e dall’articolo 11 della legge 1° marzo
2002, n. 39, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001, sono
fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 7, con riferimento alle attività promozionali
del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo
136 e alle agevolazioni di cui all’articolo 138;
g) il decreto legislativo 9 novembre 1998, n 427, recante attuazione della direttiva
94/47/CE, concernente la tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti
relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni
immobili;
h) il decreto legislativo 22 maggio 1999, n 185, recante attuazione della direttiva
97/7/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
i) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 63, recante attuazione della direttiva
98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo;
l) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67, recante attuazione della direttiva
97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole
e comparativa;
m) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva
98/6/CE, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei
prezzi offerti ai medesimi;
n) il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, recante attuazione della direttiva
98/27/CE, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;
o) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva
2001/95/CE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
p) il comma 7 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
q) il comma 9 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
r) commi 4 e 5 dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
s) gli articoli 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-
septies, 1519-octies e 1519-nonies del codice civile;
t) la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi
attraverso mezzi di comunicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice restano abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 903, recante attuazione
della direttiva 79/581/CEE, relativa alla indicazione dei prezzi dei prodotti
alimentari ai fini della protezione dei consumatori;
b) il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76, recante attuazione della direttiva
88/315/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini
della protezione dei consumatori;
c) il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78, recante attuazione della direttiva
88/314/CEE, concernente l’indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari
ai fini della protezione dei consumatori;
d) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, recante attuazione della direttiva
92/59/CEE, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Codice del consumo 91
Allegati
Allegato I
Servizi finanziari di cui all’articolo 51, comma 1, lettera a):
– servizi d’investimento;
– operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
– servizi bancari;
– operazioni riguardanti fondi di pensione;
– servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
– i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di
società di investimenti collettivi;
– i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco
di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
– le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e riassicurazione di cui:
– all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
– all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
– alla direttiva 64/225/CEE;
– alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Allegato II
(previsto dall’articolo 107, comma 3)
(riproduce l’allegato II della direttiva 2001/95/CE)
Procedure per l’applicazione del RAPEX
delle linee guida per le notifiche
1. Il sistema riguarda i prodotti, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 1, lettera
e), che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. I
prodotti farmaceutici previsti nelle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 novembre 2001, e 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 novembre 2001, sono esclusi dall’applicazione del RAPEX.
2. Il RAPEX mira essenzialmente a permettere un rapido scambio di informazioni in
presenza di un rischio grave. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono criteri specifici
per l’individuazione di rischi gravi.
3. Gli Stati membri che hanno effettuato la notifica a norma dell’articolo 12 forniscono tutte
le precisazioni disponibili. In particolare, la notifica contiene le informazioni stabilite
dalle linee guida di cui al punto 8 e almeno:
a) le informazioni che permettono di identificare il prodotto;
b) una descrizione del rischio incontrato, ivi compresa una sintesi dei risultati di
qualsiasi prova o di qualsiasi analisi e delle loro conclusioni che permettano di
valutare l’importanza del rischio;
c) la natura e la durata delle misure o azioni prese o decise, se del caso;
d) informazioni sui canali di commercializzazione e sulla distribuzione del prodotto,
in particolare sui Paesi destinatari.
Tali informazioni devono essere trasmesse valendosi dello speciale formulario
tipo di notifica e degli strumenti stabiliti dalle linee guida di cui al punto 8.
92 Codice del consumo
Allegati
Quando la misura notificata a norma degli articoli 11 o 12 è intesa a limitare la
commercializzazione o l’uso di una sostanza chimica o di un preparato chimico, gli
Stati membri forniscono quanto prima possibile una sintesi o i riferimenti dei pertinenti
dati della sostanza o del preparato in questione e dei sostituti conosciuti,
qualora tale informazione sia disponibile. Essi comunicano inoltre gli effetti previsti
del provvedimento sulla salute e la sicurezza dei consumatori, nonché la valutazione
del rischio effettuata in conformità dei principi generali di valutazione dei
rischi delle sostanze chimiche di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, nel caso di sostanze esistenti o
all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1967, nel caso di nuove sostanze. Le linee guida di cui al punto 8 definiscono
i particolari e le procedure relativi alle informazioni richieste a tale riguardo.
4. Quando uno Stato membro ha informato la Commissione, in virtù dell’articolo 12,
paragrafo 1, terzo comma, in merito ad un rischio grave, prima di decidere in merito
a eventuali provvedimenti informa la Commissione, entro un termine di quarantacinque
giorni, se intende confermare o modificare tale informazione.
5. La Commissione verifica, nel più breve tempo possibile, la conformità con le disposizioni
della direttiva delle informazioni ricevute in base al RAPEX e, qualora lo
ritenga necessario ed al fine di valutare la sicurezza del prodotto, può svolgere un’indagine
di propria iniziativa. Qualora abbia luogo tale indagine, gli Stati membri devono
fornire alla Commissione nella misura del possibile, le informazioni richieste.
6. Ricevuta una notifica a norma dell’articolo 12, gli Stati membri sono invitati ad informare
la Commissione, entro e non oltre il termine stabilito dalle linee guida di cui al
punto 8, sui punti seguenti:
a) se il prodotto è stato immesso sul mercato nel loro territorio;
b) quali provvedimenti nei confronti del prodotto in questione adotteranno eventualmente
in funzione della situazione nel loro Paese, motivandone le ragioni, in specie
la diversa valutazione del rischio o qualsiasi altra circostanza particolare che
giustifica la decisione, in particolare che giustifica l’assenza di provvedimento o di
seguito;
c) le informazioni supplementari pertinenti ottenute in merito al rischio implicato,
compresi i risultati di prove o analisi.
Le linee guida di cui al punto 8 propongono criteri precisi di notifica delle misure la
cui portata è limitata al territorio nazionale e come trattare le notifiche sui rischi che
lo Stato membro ritiene limitati al proprio territorio.
7. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche
o della revoca delle misure o azioni in questione.
8. Le linee guida che riguardano la gestione del RAPEX da parte della Commissione e
degli Stati membri vengono elaborate e regolarmente aggiornate dalla Commissione
secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 3.
9. La Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che
presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo
o esportati a partire da tali territori.
Codice del consumo 93
Allegati
10. La responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato
la notifica.
11. La Commissione assicura l’opportuno funzionamento del sistema, provvedendo in
particolare a classificare e a catalogare le notifiche in base al grado di urgenza. Le
modalità saranno stabilite dalle linee guida di cui al punto 8.
Ciampi
Presidente della Repubblica
Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola
Ministro delle Attività Produttive
La Malfa
Ministro per le Politiche Comunitarie
Baccini
Ministro per la Funzione Pubblica
Castelli
Ministro della Giustizia
Siniscalco
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Storace
Ministro della Salute
Visto il Guardasigilli: Castelli
94 Codice del consumo
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1
CIRCOLARE 24 GENNAIO 2006, N. 1
Articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell’articolo 7
della legge 29 luglio 2003, n. 229. Aspetti applicativi.
(pubblicata su GU n. 25 del 31-1-2006)
Ministero dell’economia e delle finanze
Agenzia delle dogane - Area centrale
gestione tributi e rapporto con gli utenti
UNIONCAMERE
Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
Comuni
Confindustria
Confapi
Confcommercio
Confesercenti
Associazioni dei consumatori
L’art. 6 del codice del consumo, contenuto nel decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, di seguito denominato codice, stabilisce quali debbano essere le indicazioni
minime riportate sui prodotti o le confezioni destinati al consumatore e commercializzati
sul territorio nazionale. La ratio della disposizione è quella di tutelare il consumatore
nella fase in cui acquista un prodotto, fornendogli tutte le informazioni utili per
poter valutare e scegliere in maniera consapevole. Con riferimento a tale disposizione
sono da precisare i seguenti aspetti.
1) L’art. 8 del codice del consumo stabilisce:
1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche
disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle
relative norme nazionali di recepimento.
2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Ai sensi di detta norma la disposizione dell’art. 6 del codice del consumo, riveste
un ambito di applicazione generale: regola le fattispecie non disciplinate in modo
specifico, e quindi si applica a tutte le tipologie di prodotti per i quali, non esistendo
prescrizioni in forza di disposizioni comunitarie o nazionali, il legislatore ha
previsto che siano resi al consumatore almeno gli elementi informativi enunciati
nel predetto art. 6. Diversamente, in tutti quei casi in cui esistono puntuali disposizioni
che includono le informazioni specificamente previste dall’art. 6 del codice
del consumo, ovvero derogano alla predetta disposizione, sono queste ultime che
devono essere applicate, disponendo, come detto, l’art. 6 in via sussidiaria e complementare.
2) Tra gli elementi informativi prescritti, la lettera c) del medesimo art. 6 del codice
stabilisce l’obbligatoria indicazione del Paese di origine del prodotto, se situato
fuori dall’Unione europea. Riguardo a detto precetto, che è una disposizione innoCodice
del consumo 95
Circolare 24 gennaio 2006, n. 1
vativa rispetto all’art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, va tenuto presente, in
ordine alla sua concreta operatività, quanto previsto dal successivo art. 10 del
codice che, al comma 1, demanda ad un decreto interministeriale la disciplina degli
aspetti attuativi dello stesso. In via transitoria, il comma 2 dell’art. 10 del codice,
che ha trasfuso nell’opera di semplificazione le norme della legge n. 126 del 1991,
ha garantito la continuità nell’applicazione della norma previgente stabilendo che
«Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore
le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
8 febbraio 1997, n. 101». Conseguentemente, l’art. 6 del codice del
consumo, troverà completa attuazione contestualmente all’entrata in vigore del
provvedimento di attuazione espressamente previsto dall’art. 10, comma 1, del
codice. Peraltro, la prossima emanazione del regolamento di attuazione dell’art. 6
del codice del consumo consentirà di disporre in ordine ai profili applicativi della
norma in questione anche alla luce dei principi del diritto comunitario e della normativa
settoriale già emanata.
3) Per quanto concerne la determinazione della fase in cui sorge l’obbligo in merito
alle prescrizioni dell’art. 6 del codice del consumo si fa presente che il successivo
art. 7 stabilisce che detto obbligo sorge nel momento in cui il prodotto è posto in
vendita e non nelle precedenti fasi di circolazione dello stesso. Ne deriva che non
sono obbligatorie le riferite indicazioni nella fase di immissione in libera pratica dei
prodotti e cioè al momento in cui lo stesso viene immesso in circolazione
nell’Unione europea, per cui l’assenza delle predette indicazioni nel processo distributivo
anteriore alla messa in vendita del prodotto sul territorio nazionale non configura
violazione della disposizione sul contenuto minimo delle informazioni stabilito
di cui all’art. 6 del codice.
Roma, 24 gennaio 2006
Il Ministro

 
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