Divorzi - Studio Legale Ranchetti

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LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO


Il divorzio (o scioglimento del matrimonio) comporta la cessazione degli effetti civili del matrimonio con partioclare riferimento alla cessazione dei doveri e le responsabilità giuridiche da essa derivanti. Le leggi sul divorzio variano considerevolmente in tutto il mondo, ma nella maggior parte dei paesi la validità del divorzio richiede la sentenza di un tribunale o di altra autorità in un processo legale. La procedura legale per il divorzio può anche comportare questioni riguardanti gli alimenti, la custodia e il mantenimento dei figli, la divisione del debito.
La proposizione del ricorso di divorzio è esperibile dopo 3 anni dall'udienza di comparizione dei coniugi innanzi il Presidente del Tribunale in sede di separazione.
Attualmente sono in atto riforme e proposte di legge volte alla riduzione del termine di proposizione del ricorso di divorzio. In particolare, nel caso di famiglie senza figli, l'azione è esperibile dopo un anno dalla seprazione, mentre, in caso di presenza di figli, sono necessari due anni.
In ogni caso, ai fini della pornuncia sul divorzio, è necessario che la sentenza di separazione sia passata in giudicato.


 
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